BOLLO TESSSERA GIORNALISTI

n.2

Sig.ra LUCIANA BALDRIGHI
VIA SAN SISTO 8
20123 MILANO MI
Lotto di stampa n. 04756
Gruppo: 0099
CARTELLA DI PAGAMENTO N. 068 2022 00130256 85/000 pagina 1 di 10 (compresi i moduli pagoPA)
Sono gli importi che l’Ente creditore ha posto a carico del debitore e
che l’Agente della riscossione deve riscuotere.
Sono le somme dovute per l’attività di notifica della cartella di
pagamento fissate dalla legge.
Sono gli interessi dovuti dal contribuente qualora il pagamento sia
effettuato oltre la scadenza (60 giorni). Gli interessi di mora, al tasso
determinato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate (art. 30 del DPR n. 602/1973; art. 13 del D.Lgs. n.
159/2015), si applicano sugli importi iscritti a ruolo, escluse sanzioni
e interessi, e vanno calcolati per ogni giorno di ritardo a partire dalla
data di notifica della cartella fino al giorno dell’effettivo pagamento.
Quota e Contributi anno 2021
diritti di notifica spettanti a
DESTINATARIO
Cod . Fisc. BLDLCN58A47F205J
8k0HWkWmVrWIcuZuzGchX9


Ordine Giornalisti della Lombardia
CARTELLA DI PAGAMENTO N. 068 2022 00130256 85 000
Somme dovute Diritti di notifica
Interessi di mora
Ordine Giornalisti della Lombardia
Agenzia delle entrate-Riscossione
Questa cartella è stata emessa da Agenzia delle entrate-Riscossione,
Agente della riscossione – prov. di Milano
Viale dell’Innovazione 1/b – 20126 MILANO
su incarico di:
Totale da pagare entro 60 giorni dalla data di notifica euro 115,88
Spettano all’Ente creditore Spettano all’Agente della riscossione
LUCIANA BALDRIGHI,
110,00
5,88
Gentile Sig.ra
di seguito trova il dettaglio delle somme che l’Ente creditore sotto indicato ci ha incaricato di riscuotere, nonché delle
somme dovute all’Agente della riscossione per l’attività di notifica.
In caso di pagamento oltre i 60 giorni, la legge prevede che alla somma dovuta vadano aggiunti gli interessi di
mora, che l’Agente della riscossione deve incassare e versare agli Enti creditori.
La scadenza che cade nelle giornate di sabato o festive è spostata al primo giorno lavorativo successivo.
SOMME DA PAGARE

110,00 5,88 115,88
Può effettuare il pagamento, utilizzando il modulo di pagamento
allegato, attraverso:
il portale ;
l’ ;
i canali telematici (sito web, postazioni automatiche) delle
banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi
di Pagamento (PSP), ;
in tutti gli uffici postali, in banca, al bancomat e presso tutti gli
altri PSP (ad esempio in ricevitoria, dal
tabaccaio);
i nostri (vedere sezione dedicata all’interno del
documento).
La lista completa dei PSP aderenti a pagoPA e le informazioni sui
canali di pagamento sono reperibili su www.pagopa.gov.it.
In caso di pagamento oltre il termine di 60 giorni dalla notifica,
con il modulo di pagamento pagoPA allegato, l’importo dovuto
sarà aggiornato alla data del versamento.
Per maggiori dettagli sulle modalità per effettuare
, può consultare la sezione dedicata del
nostro sito internet.
Le ricordiamo, infine, che, nei casi previsti dalla legge (art. 31,
comma 1, del D.L. n. 78/2010), può pagare eventuali debiti
iscritti a ruolo riferiti a (per esempio, Irpef, Ires,
IVA ecc.) di ammontare superiore a 1.500 euro anche tramite
.
Nell’ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà
economica, può presentare all’Agente della riscossione una
domanda di rateizzazione del debito. La legge prevede che Lei
possa chiedere un (fino a un massimo di 72 rate
mensili) o, nei casi di grave e comprovata situazione di difficoltà
legata alla congiuntura economica ed estranea alla Sua
responsabilità, un (fino a un massimo di 120
rate mensili). Per ottenere una rateizzazione fino a 120 rate
(piano straordinario) deve possedere, infatti, gli specifici requisiti
indicati dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze
del 6 novembre 2013, che fissa il numero di rate concedibili in
base alla situazione economica del richiedente. Se il Suo debito
e Lei non beneficia già di una
rateizzazione il cui importo residuo, cumulato alla somma per cui
richiede la nuova dilazione, superi i 60 mila euro, può
presentare, , una richiesta
di dilazione per un massimo di 72 rate (piano ordinario).
La presentazione può essere effettuata anche online, tramite il
sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.
Se, invece, il Suo debito è
, la richiesta di dilazione deve essere accompagnata
dalla documentazione dello stato di temporanea obiettiva
difficoltà.
L’importo minimo di ciascuna rata del piano non può essere
inferiore a 50 euro. Può pagare le rate del piano di rateizzazione
anche mediante domiciliazione bancaria direttamente sul Suo
conto corrente. Le ricordiamo che, in caso di mancato
pagamento di cinque rate, anche non consecutive, perde il
beneficio della rateizzazione. La rateizzazione non può essere
concessa dall’Agente della riscossione nei casi in cui il tributo
non sia rateizzabile, l’Ente creditore abbia deciso di gestire in
proprio la concessione della dilazione, sia intervenuta decadenza,
con riferimento a precedenti piani, e non sia stato regolarizzato il
debito scaduto. Maggiori informazioni sono disponibili nella
sezione dedicata del nostro sito internet.
Se ritiene che le somme indicate in questa cartella non siano
dovute per i motivi indicati nell’art. 1, comma 538, della Legge n.
228/2012 (prescrizione o decadenza intervenute prima che il
ruolo sia stato reso esecutivo, provvedimento di sgravio emesso
dall’Ente creditore, sospensione amministrativa concessa
dall’Ente creditore, sospensione giudiziale o sentenza che abbia
annullato il credito, pagamento effettuato prima della
formazione del ruolo), può chiedere all’Agente della riscossione,
entro 60 giorni dalla notifica, di far verificare all’Ente creditore la
correttezza della richiesta di pagamento. L’Agente della
riscossione sospende le procedure di riscossione e trasmette la
Sua richiesta all’Ente creditore che dovrà risponderLe entro 220
giorni dalla data in cui l’istanza è pervenuta all’Agente della
riscossione. In assenza di risposta da parte dell’Ente la legge
prevede che il Suo debito venga annullato tranne nei casi di
sospensione amministrativa, sospensione giudiziale, o sentenza
non definitiva di annullamento del credito.
Se la cartella di pagamento è stata preceduta da un atto che Le è
stato regolarmente notificato (per esempio verbale di una multa
o avviso di accertamento) e non ha presentato ricorso nei termini
previsti, può impugnarla solo per vizi formali propri o di notifica.
Le ricordiamo, inoltre, che può impugnare la cartella dinanzi
all’Autorità giudiziaria competente a seconda del motivo
dell’impugnazione e della natura dell’imposta/tassa/sanzione che
vuole contestare. Per gli atti impugnabili in Commissione
tributaria di valore non superiore a 50 mila euro, il ricorso – sia
nel caso in cui venga proposto nei confronti dell’Ente sia
dell’Agente della riscossione – produce anche gli effetti di un
reclamo (art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992).
Per approfondimenti può visitare il nostro sito internet e/o
consultare la parte a cura dell’Ente che ha emesso il ruolo che si
trova nelle pagine seguenti
CARTELLA DI PAGAMENTO N. 068 2022 00130256 85/000 pagina 2 di 10 (compresi i moduli pagoPA)
a cui vanno aggiunti gli interessi di mora per ogni
giorno di ritardo
Pagamento Somme dovute Diritti di
notifica
Totale Note
Entro 60 giorni
www.agenziaentrateriscossione.gov.it
app Equiclick
aderenti a pagoPA
aderenti a pagoPA
sportelli
pagamenti
parziali e/o dall’estero
imposte erariali
compensazione con altri crediti erariali
piano ordinario
piano straordinario
non supera 60 mila euro
complessivamente superiore a 60
mila euro
PAGARE RATEIZZARE
SOSPENDERE UNA CARTELLA PRESENTARE RICORSO
Per saperne di più può visitare il nostro sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, chiamarci al numero telefonico
06 01 01 (servizio a pagamento in base al proprio piano tariffario) o rivolgersi ai nostri sportelli.
.





QUANDO E QUANTO PAGARE
INFORMAZIONI DALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE
senza allegare alcuna documentazione
CARTELLA DI PAGAMENTO N. 068 2022 00130256 85/000 pagina 3 di 10 (compresi i moduli pagoPA)
IMPUGNAZIONE DELLA CARTELLA
CONTATTARE L’AGENTE DELLA RISCOSSIONE
www.agenziaentrateriscossione.gov.it
Per informazioni sugli sportelli, i relativi orari, le operazioni disponibili e le modalità di prenotazione di un appuntamento La
invitiamo a consultare il portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it, sezione “Trova lo sportello e Prenota”.
responsabile del procedimento di emissione e notificazione di questa cartella
www.agenziaentrateriscossione.gov.it
INFORMAZIONI PER L’INTERESSATO
[art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 – Regolamento
generale sulla protezione dei dati]
Di seguito trova una tabella riassuntiva che riporta l’autorità, i motivi e i termini per ricorrere nel caso in cui intenda
contestare vizi che riguardano esclusivamente l’attività dell’Agente della riscossione; negli altri casi deve far riferimento alle
informazioni contenute nelle avvertenze che trova nelle pagine seguenti.
Commissione tributaria
provinciale Formali 60 giorni
Tribunale ordinario
Sezione lavoro Formali 20 giorni
Tribunale ordinario Formali 20 giorni
Tribunale ordinario Opposizione all’esecuzione
Non è previsto un termine
perentorio per l’esercizio
dell’azione
Giudice di Pace Formali 30 giorni
Può chiedere informazioni e chiarimenti :
chiamando l’Agente della riscossione al numero telefonico 060101, attivo 24 ore su 24 e con operatore dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.00 alle ore 18.00. Il servizio è a pagamento in base al proprio piano tariffario;
inviando una e-mail tramite l’apposito modulo on line riservato ai contribuenti sul sito .
Il di pagamento è Mauro Bronzato ed è
responsabile esclusivamente degli adempimenti relativi alla stampa e alla notifica della cartella, sulla base dei dati indicati
dall’Ente che ha emesso il ruolo. Della correttezza delle somme dovute, e indicate nella tabella riportata nella prima pagina di
questa cartella, risponde, invece, il competente ufficio dell’Ente creditore che ha emesso il ruolo e ha affidato all’Agente della
riscossione il compito di riscuoterlo.
Può consultare il dettaglio della Sua posizione, pagare, chiedere la rateizzazione o la sospensione della riscossione attraverso
l’Area riservata del sito , utilizzando l’identità digitale (SPID), la Carta di identità
elettronica (CIE) oppure la Carta Nazionale dei Servizi.
Agenzia delle entrate- Riscossione (di seguito, per brevità, AdeR), con sede legale in via Giuseppe Grezar, 14 – 00142 Roma,
codice fiscale e partita IVA: 13756881002, è Titolare del trattamento dei dati personali che La riguardano.
AdeR tratta i Suoi dati personali esclusivamente per le finalità istituzionali relative alla riscossione nazionale previste dall’art. 1 del
D.L. n. 193/2016 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016).
Tali dati sono riconducibili alla categoria di cui all’art. 4, paragrafo 1, numero 1, del Regolamento UE 2016/679 (di seguito,
Regolamento) e sono stati trasmessi ad AdeR, mediante flusso telematico, direttamente dagli Enti impositori ovvero sono stati
acquisiti mediante accesso a sistemi informativi detenuti da uffici pubblici ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n. 112/1999, dell’art. 35,
commi da 25 a 26-bis, del D.L. n. 223/2006 e dell’art. 3, comma 3, del D.L. n. 193/2016.


INFORMAZIONI DALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE
AUTORITA’ MOTIVI TERMINI

Sig.ra LUCIANA BALDRIGHI
VIA SAN SISTO 8
20123 MILANO MI
Lotto di stampa n. 04756
Gruppo: 0099
CARTELLA DI PAGAMENTO N. 068 2022 00130256 85/000 pagina 1 di 10 (compresi i moduli pagoPA)
Sono gli importi che l’Ente creditore ha posto a carico del debitore e
che l’Agente della riscossione deve riscuotere.
Sono le somme dovute per l’attività di notifica della cartella di
pagamento fissate dalla legge.
Sono gli interessi dovuti dal contribuente qualora il pagamento sia
effettuato oltre la scadenza (60 giorni). Gli interessi di mora, al tasso
determinato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate (art. 30 del DPR n. 602/1973; art. 13 del D.Lgs. n.
159/2015), si applicano sugli importi iscritti a ruolo, escluse sanzioni
e interessi, e vanno calcolati per ogni giorno di ritardo a partire dalla
data di notifica della cartella fino al giorno dell’effettivo pagamento.
Quota e Contributi anno 2021
diritti di notifica spettanti a
DESTINATARIO
Cod . Fisc. BLDLCN58A47F205J
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Ordine Giornalisti della Lombardia
CARTELLA DI PAGAMENTO N. 068 2022 00130256 85 000
Somme dovute Diritti di notifica
Interessi di mora
Ordine Giornalisti della Lombardia
Agenzia delle entrate-Riscossione
Questa cartella è stata emessa da Agenzia delle entrate-Riscossione,
Agente della riscossione – prov. di Milano
Viale dell’Innovazione 1/b – 20126 MILANO
su incarico di:
Totale da pagare entro 60 giorni dalla data di notifica euro 115,88
Spettano all’Ente creditore Spettano all’Agente della riscossione
LUCIANA BALDRIGHI,
110,00
5,88
Gentile Sig.ra
di seguito trova il dettaglio delle somme che l’Ente creditore sotto indicato ci ha incaricato di riscuotere, nonché delle
somme dovute all’Agente della riscossione per l’attività di notifica.
In caso di pagamento oltre i 60 giorni, la legge prevede che alla somma dovuta vadano aggiunti gli interessi di
mora, che l’Agente della riscossione deve incassare e versare agli Enti creditori.
La scadenza che cade nelle giornate di sabato o festive è spostata al primo giorno lavorativo successivo.
SOMME DA PAGARE

110,00 5,88 115,88
Può effettuare il pagamento, utilizzando il modulo di pagamento
allegato, attraverso:
il portale ;
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i canali telematici (sito web, postazioni automatiche) delle
banche, di Poste Italiane e di tutti gli altri Prestatori di Servizi
di Pagamento (PSP), ;
in tutti gli uffici postali, in banca, al bancomat e presso tutti gli
altri PSP (ad esempio in ricevitoria, dal
tabaccaio);
i nostri (vedere sezione dedicata all’interno del
documento).
La lista completa dei PSP aderenti a pagoPA e le informazioni sui
canali di pagamento sono reperibili su www.pagopa.gov.it.
In caso di pagamento oltre il termine di 60 giorni dalla notifica,
con il modulo di pagamento pagoPA allegato, l’importo dovuto
sarà aggiornato alla data del versamento.
Per maggiori dettagli sulle modalità per effettuare
, può consultare la sezione dedicata del
nostro sito internet.
Le ricordiamo, infine, che, nei casi previsti dalla legge (art. 31,
comma 1, del D.L. n. 78/2010), può pagare eventuali debiti
iscritti a ruolo riferiti a (per esempio, Irpef, Ires,
IVA ecc.) di ammontare superiore a 1.500 euro anche tramite
.
Nell’ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà
economica, può presentare all’Agente della riscossione una
domanda di rateizzazione del debito. La legge prevede che Lei
possa chiedere un (fino a un massimo di 72 rate
mensili) o, nei casi di grave e comprovata situazione di difficoltà
legata alla congiuntura economica ed estranea alla Sua
responsabilità, un (fino a un massimo di 120
rate mensili). Per ottenere una rateizzazione fino a 120 rate
(piano straordinario) deve possedere, infatti, gli specifici requisiti
indicati dal decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze
del 6 novembre 2013, che fissa il numero di rate concedibili in
base alla situazione economica del richiedente. Se il Suo debito
e Lei non beneficia già di una
rateizzazione il cui importo residuo, cumulato alla somma per cui
richiede la nuova dilazione, superi i 60 mila euro, può
presentare, , una richiesta
di dilazione per un massimo di 72 rate (piano ordinario).
La presentazione può essere effettuata anche online, tramite il
sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it.
Se, invece, il Suo debito è
, la richiesta di dilazione deve essere accompagnata
dalla documentazione dello stato di temporanea obiettiva
difficoltà.
L’importo minimo di ciascuna rata del piano non può essere
inferiore a 50 euro. Può pagare le rate del piano di rateizzazione
anche mediante domiciliazione bancaria direttamente sul Suo
conto corrente. Le ricordiamo che, in caso di mancato
pagamento di cinque rate, anche non consecutive, perde il
beneficio della rateizzazione. La rateizzazione non può essere
concessa dall’Agente della riscossione nei casi in cui il tributo
non sia rateizzabile, l’Ente creditore abbia deciso di gestire in
proprio la concessione della dilazione, sia intervenuta decadenza,
con riferimento a precedenti piani, e non sia stato regolarizzato il
debito scaduto. Maggiori informazioni sono disponibili nella
sezione dedicata del nostro sito internet.
Se ritiene che le somme indicate in questa cartella non siano
dovute per i motivi indicati nell’art. 1, comma 538, della Legge n.
228/2012 (prescrizione o decadenza intervenute prima che il
ruolo sia stato reso esecutivo, provvedimento di sgravio emesso
dall’Ente creditore, sospensione amministrativa concessa
dall’Ente creditore, sospensione giudiziale o sentenza che abbia
annullato il credito, pagamento effettuato prima della
formazione del ruolo), può chiedere all’Agente della riscossione,
entro 60 giorni dalla notifica, di far verificare all’Ente creditore la
correttezza della richiesta di pagamento. L’Agente della
riscossione sospende le procedure di riscossione e trasmette la
Sua richiesta all’Ente creditore che dovrà risponderLe entro 220
giorni dalla data in cui l’istanza è pervenuta all’Agente della
riscossione. In assenza di risposta da parte dell’Ente la legge
prevede che il Suo debito venga annullato tranne nei casi di
sospensione amministrativa, sospensione giudiziale, o sentenza
non definitiva di annullamento del credito.
Se la cartella di pagamento è stata preceduta da un atto che Le è
stato regolarmente notificato (per esempio verbale di una multa
o avviso di accertamento) e non ha presentato ricorso nei termini
previsti, può impugnarla solo per vizi formali propri o di notifica.
Le ricordiamo, inoltre, che può impugnare la cartella dinanzi
all’Autorità giudiziaria competente a seconda del motivo
dell’impugnazione e della natura dell’imposta/tassa/sanzione che
vuole contestare. Per gli atti impugnabili in Commissione
tributaria di valore non superiore a 50 mila euro, il ricorso – sia
nel caso in cui venga proposto nei confronti dell’Ente sia
dell’Agente della riscossione – produce anche gli effetti di un
reclamo (art. 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992).
Per approfondimenti può visitare il nostro sito internet e/o
consultare la parte a cura dell’Ente che ha emesso il ruolo che si
trova nelle pagine seguenti
CARTELLA DI PAGAMENTO N. 068 2022 00130256 85/000 pagina 2 di 10 (compresi i moduli pagoPA)
a cui vanno aggiunti gli interessi di mora per ogni
giorno di ritardo
Pagamento Somme dovute Diritti di
notifica
Totale Note
Entro 60 giorni
www.agenziaentrateriscossione.gov.it
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aderenti a pagoPA
aderenti a pagoPA
sportelli
pagamenti
parziali e/o dall’estero
imposte erariali
compensazione con altri crediti erariali
piano ordinario
piano straordinario
non supera 60 mila euro
complessivamente superiore a 60
mila euro
PAGARE RATEIZZARE
SOSPENDERE UNA CARTELLA PRESENTARE RICORSO
Per saperne di più può visitare il nostro sito www.agenziaentrateriscossione.gov.it, chiamarci al numero telefonico
06 01 01 (servizio a pagamento in base al proprio piano tariffario) o rivolgersi ai nostri sportelli.
.





QUANDO E QUANTO PAGARE
INFORMAZIONI DALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE
senza allegare alcuna documentazione
CARTELLA DI PAGAMENTO N. 068 2022 00130256 85/000 pagina 3 di 10 (compresi i moduli pagoPA)
IMPUGNAZIONE DELLA CARTELLA
CONTATTARE L’AGENTE DELLA RISCOSSIONE
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Per informazioni sugli sportelli, i relativi orari, le operazioni disponibili e le modalità di prenotazione di un appuntamento La
invitiamo a consultare il portale www.agenziaentrateriscossione.gov.it, sezione “Trova lo sportello e Prenota”.
responsabile del procedimento di emissione e notificazione di questa cartella
www.agenziaentrateriscossione.gov.it
INFORMAZIONI PER L’INTERESSATO
[art. 14 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 – Regolamento
generale sulla protezione dei dati]
Di seguito trova una tabella riassuntiva che riporta l’autorità, i motivi e i termini per ricorrere nel caso in cui intenda
contestare vizi che riguardano esclusivamente l’attività dell’Agente della riscossione; negli altri casi deve far riferimento alle
informazioni contenute nelle avvertenze che trova nelle pagine seguenti.
Commissione tributaria
provinciale Formali 60 giorni
Tribunale ordinario
Sezione lavoro Formali 20 giorni
Tribunale ordinario Formali 20 giorni
Tribunale ordinario Opposizione all’esecuzione
Non è previsto un termine
perentorio per l’esercizio
dell’azione
Giudice di Pace Formali 30 giorni
Può chiedere informazioni e chiarimenti :
chiamando l’Agente della riscossione al numero telefonico 060101, attivo 24 ore su 24 e con operatore dal lunedì al venerdì
dalle ore 8.00 alle ore 18.00. Il servizio è a pagamento in base al proprio piano tariffario;
inviando una e-mail tramite l’apposito modulo on line riservato ai contribuenti sul sito .
Il di pagamento è Mauro Bronzato ed è
responsabile esclusivamente degli adempimenti relativi alla stampa e alla notifica della cartella, sulla base dei dati indicati
dall’Ente che ha emesso il ruolo. Della correttezza delle somme dovute, e indicate nella tabella riportata nella prima pagina di
questa cartella, risponde, invece, il competente ufficio dell’Ente creditore che ha emesso il ruolo e ha affidato all’Agente della
riscossione il compito di riscuoterlo.
Può consultare il dettaglio della Sua posizione, pagare, chiedere la rateizzazione o la sospensione della riscossione attraverso
l’Area riservata del sito , utilizzando l’identità digitale (SPID), la Carta di identità
elettronica (CIE) oppure la Carta Nazionale dei Servizi.
Agenzia delle entrate- Riscossione (di seguito, per brevità, AdeR), con sede legale in via Giuseppe Grezar, 14 – 00142 Roma,
codice fiscale e partita IVA: 13756881002, è Titolare del trattamento dei dati personali che La riguardano.
AdeR tratta i Suoi dati personali esclusivamente per le finalità istituzionali relative alla riscossione nazionale previste dall’art. 1 del
D.L. n. 193/2016 (convertito con modificazioni dalla Legge n. 225/2016).
Tali dati sono riconducibili alla categoria di cui all’art. 4, paragrafo 1, numero 1, del Regolamento UE 2016/679 (di seguito,
Regolamento) e sono stati trasmessi ad AdeR, mediante flusso telematico, direttamente dagli Enti impositori ovvero sono stati
acquisiti mediante accesso a sistemi informativi detenuti da uffici pubblici ai sensi dell’art. 18 del D.Lgs. n. 112/1999, dell’art. 35,
commi da 25 a 26-bis, del D.L. n. 223/2006 e dell’art. 3, comma 3, del D.L. n. 193/2016.


INFORMAZIONI DALL’AGENTE DELLA RISCOSSIONE
AUTORITA’ MOTIVI TERMINI

Sig.ra LUCIANA BALDRIGHI
VIA SAN SISTO 8
20123 MILANO MI
Lotto di stampa n. 04756
Gruppo: 0099
CARTELLA DI PAGAMENTO N. 068 2022 00130256 85/000 pagina 1 di 10 (compresi i moduli pagoPA)
Sono gli importi che l’Ente creditore ha posto a carico del debitore e
che l’Agente della riscossione deve riscuotere.
Sono le somme dovute per l’attività di notifica della cartella di
pagamento fissate dalla legge.
Sono gli interessi dovuti dal contribuente qualora il pagamento sia
effettuato oltre la scadenza (60 giorni). Gli interessi di mora, al tasso
determinato con provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle
Entrate (art. 30 del DPR n. 602/1973; art. 13 del D.Lgs. n.
159/2015), si applicano sugli importi iscritti a ruolo, escluse sanzioni
e interessi, e vanno calcolati per ogni giorno di ritardo a partire dalla
data di notifica della cartella fino al giorno dell’effettivo pagamento.
Quota e Contributi anno 2021
diritti di notifica spettanti a
DESTINATARIO
Cod . Fisc. BLDLCN58A47F205J
8k0HWkWmVrWIcuZuzGchX9


Ordine Giornalisti della Lombardia
CARTELLA DI PAGAMENTO N. 068 2022 00130256 85 000
Somme dovute Diritti di notifica
Interessi di mora
Ordine Giornalisti della Lombardia
Agenzia delle entrate-Riscossione
Questa cartella è stata emessa da Agenzia delle entrate-Riscossione,
Agente della riscossione – prov. di Milano
Viale dell’Innovazione 1/b – 20126 MILANO
su incarico di:
Totale da pagare entro 60 giorni dalla data di notifica euro 115,88
Spettano all’Ente creditore Spettano all’Agente della riscossione
LUCIANA BALDRIGHI,
110,00
5,88
Gentile Sig.ra
di seguito trova il dettaglio delle somme che l’Ente creditore sotto indicato ci ha incaricato di riscuotere, nonché delle
somme dovute all’Agente della riscossione per l’attività di notifica.
In caso di pagamento oltre i 60 giorni, la legge prevede che alla somma dovuta vadano aggiunti gli interessi di
mora, che l’Agente della riscossione deve incassare e versare agli Enti creditori.
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